D.LGS. 231

Il decreto legislativo n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica” è una normativa che introduce un “sistema punitivo delle persone giuridiche”, con ciò invertendo il principio in precedenza vigente per il quale “societas delinqueri non potest”.

L’ambito soggettivo è delineato dall’art. 1 (soggetti) che recita: “(comma primo) Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. (comma secondo) Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. (comma terzo) Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

L’ambito di operatività oggettiva della normativa è contenuto nell’art. 5 (responsabilità dell’ente) che recita: “(comma primo) L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). (comma secondo) L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

In estrema sintesi la normativa si applica a tutti gli enti, siano essi associazioni, società, fondazioni etc., che abbiano o meno personalità giuridica.

La normativa stabilisce che, qualora uno di questi enti si trovi coinvolto in uno dei reati previsti dalla stessa normativa (denominati “reati presupposto”) commessi da un amministratore/dirigente/funzionario/dipendente/collaboratore esterno (e comunque da un soggetto che abbia agito in nome e per conto) e da cui abbia tratto un vantaggio o comunque un interesse, diretto e/o indiretto, anche l’ente sarà soggetto a sanzioni.

Le sanzioni possono essere di carattere pecuniario o possono incidere in vario modo sull’attività dell’ente; quelle pecuniarie le stabilisce il Giudice in base alla gravità del fatto e della responsabilità dell’ente (la responsabilità viene misurata anche in relazione alle misure adottate per eliminare/attenuare/prevenire i reati); le altre sanzioni sono interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività – sospensione o revoca delle autorizzazioni – divieto di contrattare con la pubblica amministrazione – esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, etc. – divieto di farsi pubblicità) o ablatorie (confisca di beni) o morali (pubblicazione della sentenza di condanna).

Tutte queste responsabilità e le relative conseguenze possono però essere evitate se l’ente ha adottato un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire i reati (codificando le proprie procedure interne ed individuando quelle con maggiori margini di criticità e quindi con più altro rischio di commissione reati) e si è dotato di un Organo di Vigilanza (OdV), che ha il compito di vigilare sull’osservanza del MOG.

Dotarsi di tali strumenti consente all’ente coinvolto in un processo, a causa del comportamento di un proprio collaboratore, di essere assolto e quindi non subire la condanna ad una delle sanzioni sopra dette.

L’elenco dei reati che fanno scattare la responsabilità dell’ente è molto vasta e si è ampliata anno dopo anno dall’entrata in vigore della legge.

I principali reati previsti (di maggiore interesse per una società/cooperativa) sono:

  • Indebita percezione di erogazioni da parte dello stato;
  • truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico;
  • delitti informatici e trattamento illecito di dati personali;
  • delitti di criminalità organizzata;
  • reati societari;
  • abusi di mercato;
  • reati contro l’autorità giudiziaria;
  • ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro e beni di provenienza illecita;
  • delitti contro la personalità individuale;
  • impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  • concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
  • corruzione;
  • falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti o segni di riconoscimento;
  • delitti contro l’industria ed il commercio;
  • reati ambientali.
  • violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (occorre precisare che la 231/2001 è cosa diversa dal decreto 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro; questa legge, infatti, riguarda le misure obbligatorie di sicurezza che l’impresa deve adottare per i lavoratori; diversamente, la 231 prevede che qualora uno dei reati del decreto 81/2008 venga commesso senza che si sia adottato un MOG, non solo si applicheranno le sanzioni penali nei confronti dei responsabili del reato, ma verrà punita anche la società con ulteriori diverse sanzioni del tipo di quello sopra descritto; in altri termini, se accade un sinistro L. 81/2008 senza che vi sia stato adeguamento alla normativa 231/2001, saranno applicabili non solo le sanzioni specifiche del decreto 81, ma anche le sanzioni interdittive/pecuniarie/ablatorie/morali del decreto 231; quindi sarà soggetto a responsabilità penale non solo il responsabile del reato 81/2008, ma anche la società; se invece lo stesso sinistro accade con adeguamento 231 troveranno applicazione le sole sanzioni del decreto 81/2008, ma non potranno applicarsi sanzioni alla società, sempre che il MOG sia idoneo e l’Organo di Vigilanza abbia svolto il suo dovere; in tal modo la società continua a lavorare e non subisce sanzioni).

La casistica dei reati contemplati dalla normativa è tale da poter interessare qualsiasi società/cooperativa almeno una volta nell’arco della sua esistenza; le sanzioni applicate dalle sentenze fino ad ora pronunciate sono talmente gravi che la spesa necessaria all’adozione del MOG e la spesa strutturale di funzionamento dell’OdV sono di gran lunga giustificate se paragonate all’entità del rischio.

Le sanzioni pecuniarie vanno infatti da 25.800,00 euro a 1.549.000,00 euro; ci sono sanzioni che paralizzano l’attività da tre mesi a due anni e sanzioni che possono vietare l’attività definitivamente; vi è anche la possibilità avere il sequestro di somme e di beni.

L’adeguamento alla norma può costituire l’occasione per rendere maggiormente virtuosa l’attività dell’ente (rendendo visibile tale virtuosità), nonché per ottenere più facilmente certificazioni di qualità; non da ultimo può consentire di razionalizzare le procedure e quindi la spesa.

La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2010, ha stabilito che il decreto 231/2001 si applica anche alle società partecipate nonché alle società a totale capitale pubblico che svolgono attività economica.

Il problema è quindi attuale anche per le società pubbliche, siano esse SpA o Srl, in quanto entrambe comprese nell’ambito soggettivo della norma, e diviene rilevante anche per tutte le società che hanno rapporti contrattuali (o intendono averne) con le società pubbliche: da qualche tempo alcune di esse (esempio ENEL) non affidano più appalti a società che non si siano adeguate al decreto 231/2001.

I vantaggi principali che derivano dall’adeguamento delle società/cooperative alla norma possono quindi così riassumersi:

  • l’esonero da responsabilità della società/coop. in caso di commissione di un reato (reato presupposto) da parte di un collaboratore (interno o esterno);
  • l’esonero da responsabilità degli amministratori;
  • la possibilità di intrattenere rapporti contrattuali con le società/enti pubblici che richiedono l’adeguamento al decreto 231/2001;
  • vantaggi all’immagine aziendale (perseguimento dei valori di eticità, correttezza e legalità dell’azione societaria).

Adeguarsi al decreto 231/2001 significa quindi:

  • fornire l’azienda di un ombrello che la protegge dal danno che le deriverebbe nell’essere coinvolta in un processo penale a causa del comportamento illecito dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori anche esterni;
  • permetterle di lavorare con gli enti pubblici o società pubbliche che richiedono tale adeguamento;
  • fornire una immagine aziendale di estrema correttezza, legalità e virtuosità;
  • agevolare l’ottenimento di tutte le certificazioni di qualità.